Cittadinanza: ius soli e ius culturae. Cosa prevede la nuova legge?

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Se il Parlamento dovesse approvare il disegno di legge sullo ius soli servirà frequentare un ciclo scolastico

La cittadinanza attribuisce lo status di cittadino cioè la titolarità di diritti e obblighi nei confronti dello Stato.

Generalmente, i criteri  che qualificano una persona come cittadino sono lo jus sanguinis (è cittadino di uno Stato chi è figlio di cittadini), ius soli (è cittadino chiunque nasca nel territorio di uno stato a prescindere dalla nazionalità dei genitori), per concessione da parte degli stati.

Le norme per acquisire la cittadinanza nei diversi Paesi dell’Unione europea variano notevolmente a uno Stato all’altro (questo perché la materia è di stretta competenza nazionale). In Germania è cittadino tedesco chi è figlio di un cittadino straniero che ha il permesso di soggiorno da almeno otto anni. Si è cittadino britannico per ius soli mentre sono francesi i figli nati in Francia da immigrati nati in Francia e i bambini nati in Francia da genitori stranieri se al compimento della maggiore età hanno avuto la residenza per almeno cinque anni. In Spagna un bambino diventa cittadino spagnolo se almeno uno dei due genitori stranieri è nato in Spagna. La cittadinanza irlandese si ottiene se i genitori stranieri risiedono nel paese da almeno tre anni. Si diventa cittadini belgi, a 18 anni, se si è nati in Belgio. Per la cittadinanza danese servono 9 anni di residenza e bisogna superare esami su lingua, storia, struttura sociale e politica del Paese.

In Italia l’acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza è disciplinata dalla legge 91 del 1992 (modificata dalla legge 94 del 2009) che stabilisce, con riferimento all’acquisto della cittadinanza, che si è cittadini italiani per nascita (ius soli e ius sanguinis); per estensione (ad esempio: il minore straniero adottato o il coniuge dopo due anni di residenza in Italia o dopo tre se residente all’estero); per beneficio di legge (allo straniero/apolide che presta servizio militare per l’Italia o allo straniero nato in Italia al raggiungimento del 18esimo compleanno); per naturalizzazione (il cittadino di un Paese Ue dopo 4 anni di residenza in Italia, l’apolide dopo 5 e lo straniero dopo 10 anni).

Attualmente, si trova in Senato il disegno di legge n. 2092 Disposizioni in materia di cittadinanza (già approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015, che prevede la riforma della legge 91/1992). Tuttavia, il disegno di legge è bloccato da un anno e mezzo in commissione affari costituzionali di palazzo Madama a causa dei numerosi emendamenti presentati dalla Lega nord i cui senatori il 14 giugno, quando è cominciata la discussione sulla legge in aula, hanno protestato violentemente contro il disegno di legge (sostenuto dal governo, dal Partito democratico e dai partiti di sinistra, mentre è osteggiato –oltre che dalla Lega – da Forza Italia e da Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 stelle ha dichiarato che si asterrà, come ha fatto alla camera).

Come premesso, le disposizioni attuali in vigore dal 1992, prevedono che una persona nata in Italia da genitori stranieri e residendete legalmente e senza interruzioni in italia dalla nascita, può richiedere la cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (cittadinanza per beneficio di legge).

Il nuovo disegno di legge non prevede lo ius soli, ma introduce invece uno ius soli temperato, cioè i bambini stranieri nati in Italia che abbiano almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno europeo di lungo periodo possono diventare (previa dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età) cittadini italiani.

In ogni caso, per chiunque nasce e risiede in Italia legalmente e senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la richiesta della cittadinanza passerà da uno a due anni dal compimento della maggiore età.

In Italia sono circa 600mila i figli di immigrati nati dal 1998 a oggi (quindi ancora minorenni) che rientrerebbero in questa norma.

Tuttavia, anche alcune associazioni che si occupano dei diritti degli immigrati sono scettiche sulle modifiche da apportare alla legge del 1992 soprattutto con riguardo alla condizione del permesso di soggiorno di lungo periodo per i genitori dei minori che vogliano richiedere la cittadinanza. Un criterio troppo selettivo dal punto di vista economico, quindi discriminante poiché rilasciato solo a certe condizioni: possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno valido; un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale; disponibilità di un alloggio considerato idoneo dalla legge; superare un test di conoscenza della lingua italiana.

Inoltre,  secondo la riforma, il minore straniero nato in Italia o arrivato qui prima di compiere dodici anni che abbia frequentato regolarmente la scuola per almeno cinque anni o che abbia seguito percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei a ottenere una qualifica professionale, potrà ottenere la cittadinanza. Si tratta del cosiddetto ius culturae e se applicato, in questa categoria rientrerebbero circa 178mila bambini nati all’estero e che hanno già completato cinque anni di scuola in Italia.

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