La pratica della fede religiosa può costituire ostacolo all’affido del minore

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Approfondimento della sentenza n. 12954 del 24 maggio 2018 della Sezione I Cassazione Civile

Mentre è in discussione in Parlamento il ddl Pillon sull’affido condiviso, i lettori si chiedono: la pratica religiosa può costituire ostacolo all’affido del minore? Ecco come risponde l’avvocato Spighetti. 

La crisi coniugale che sfocia nella separazione personale non estingue ma sospende gli obblighi coniugali. Il tribunale, infatti, è chiamato a risolvere il contrasto delle reciproche richieste dei coniugi e, in particolare, l’assegnazione della casa coniugale, l’affido condiviso o esclusivo dei figli e l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole e dei figli.

E’ superfluo evidenziare che l’interesse del legislatore, recepito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, è quello di assicurare ogni tutela dei diritti dei minori dalle conseguenza spesso devastanti causate dalla disgregazione del nucleo famigliare cosicché ogni provvedimento del giudice della separazione presuppone viene adottato in ragione dell’interesse della prole.

La casa adibita a residenza famigliare di norma viene assegnata al coniuge presso il quale vengono collocati stabilmente i figli e ciò anche nella ipotesi dell’affido condiviso. Il minore, al riguardo, ha diritto a conservare il suo habitat famigliare e, quindi, a continuare a vivere stabilmente nell’ambiente dove è cresciuto nella vita affettiva. Al coniuge, inoltre, è riconosciuto il diritto a percepire l’assegno di mantenimento salvo che la mancanza di autonomia e/o capacità reddituale sia dovuta dalla condotta negligente del coniuge nella ricerca di una occupazione lavorativa. I coniugi, in ultimo, debbono provvedere al mantenimento dei figli nonché alle spese scolastiche e le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

In quest’ultimo caso, come per le spese di carattere straordinario, debbono essere preventivamente concordate tra i coniugi. Quanto all’affidamento della prole, sia legittima che naturale, la recente normativa (Legge n. 54/2006) oltre a sostituire la nozione di potestà genitoriale con la responsabilità genitoriale ha introdotto nell’ambito del diritto alla bigenitorialità l’affido condiviso dei coniugi in modo da agevolare il rapporto equilibrato e continuo dei figli con ciascun genitore in modo paritetico per la cura, l’istruzione e la educazione e per conservare il buon rapporto con gli ascendenti ed i parenti di ciascun genitore.

Il giudice, pertanto, deve verificare la possibilità dell’affido condiviso tenuto conto dell’interesse morale e materiale dei minori e, se del caso, ascoltare personalmente il minore che abbia compiuto l’età di anni dodici. L’affido esclusivo, pertanto, trova applicazione nella ipotesi in cui il comportamento del genitore pregiudica in qualche misura la crescita armonica psico-fisica del figlio.

In tema di separazione coniugale, la scelta di fede religiosa, benché diversa dalla religione cattolica, quando non coinvolge il minore non rileva ai fini della disciplina dell’affido. Al riguardo, il nostro ordinamento, ispirato a principi di laicità e di aconfessionalità, ha sancito il principio costituzionale dettato dall’art.19 che riconosce e garantisce il diritto di professare la propria religione e di manifestarlo liberamente con l’unico limite dell’ordine pubblico e del buon costume.

La libertà religiosa, pertanto, essendo un diritto assoluto ed irrinunciabile al pari di altri diritti fondamentali della persona, non può costituire motivo di addebito della separazione coniugale anche quando il coniuge modifichi la propria convinzione religiosa nel corso del matrimonio con la sua partecipazione assidua alla pratica religiosa purché non violi gravemente i doveri coniugali.

La pratica religiosa del genitore non ha incidenza sull’affido dei figli a condizione che detta pratica non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di genitore per le forme di comportamento adottate. In altri termini, la libertà del genitore di professare la fede e di praticarla trova il limite nei confronti del figlio quando l’eventuale coinvolgimento del minore alla partecipazione alle manifestazioni di culto provoca al medesimo un forte turbamento e disagio emotivo tale da comprometterne lo sviluppo armonico psico-fisico.

Nella fattispecie, atteso che l’affido condiviso presuppone la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice dopo aver proceduto all’audizione del minore infradodicenne ed aver raccolto l’elaborato peritale della consulenza tecnica d’ufficio (psicologo), uniformandosi al principio di legittimità in esame, ha regolato l’affidamento con l’adozione di prescrizioni circa le modalità a carico del genitore che tentava di trasmettere la fede professata al figlio e di coinvolgerlo con la partecipazione alla adunanze pubbliche di culto provocando in danno del figlio medesimo un forte disagio psicologico ed arrecando, per l’appunto, un pregiudizio al perseguimento del superiore diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

Avv. Edoardo Spighetti
edoardo.spighetti@gmail.com

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