Consob, varato il regolamento sul crowdfunding
di Tiziano Aceti
Torniamo a parlare di crowdfunding e lo facciamo in merito al regolamento varato dalla Consob in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line”. Si tratta di un’ assoluta novità legislativa, infatti si apprende che l’Italia è il primo Paese in Europa che attraverso una normativa disciplina l’equity crowdfunding.
Annunciato con una nota sul sito della Consob, il regolamento si appresta a fissare le regole per la raccolta di capitali di rischio, attraverso determinati portali on line, da parte delle start-up. La normativa dunque mira a disciplinare questo tipo di mercato tentando di garantire, inoltre, un certo grado di sicurezza per l’investitore informandolo sui possibili rischi a cui potrebbe andare incontro.
Nello specifico “il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle <<Informazioni sulla singola offerta>>, che comprendono, tra l’altro, un’avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta”.
Il procedimento di raccolta fondi prevede che i portali non bancari (le banche hanno già l’autorizzazione ad aprire portali destinati alla raccolta fondi) dovranno essere iscritte in uno specifico albo. Si legge come l’accesso preveda principalmente il rispetto di due principi: quello dell’onorabilità e quello della professionalità. “L’onorabilità è legata all’insussistenza di condanne penali mentre la professionalità è legata sia all’esperienza che a competenze specifiche in diversi settori e graduate in base al ruolo (esecutivo o non esecutivo) degli amministratori”.
Il regolamento prevede anche gli obblighi relativi ai comportamenti che dovranno tenere i gestori autorizzati (tra questi: correttezza, trasparenza, diligenza e gestione dei conflitti di interesse) alle informazioni che dovranno essere corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti in modo tale da rendere consapevoli e informati i potenziali investitori sui vari aspetti che riguardano la dimensione dell’investimento.