Criminalità minorile, intervista al direttore del carcere minorile di Bari

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Criminalità minorile, un fenomeno in crescita? Intervista a Nicola Petruzzelli, direttore dell’Istituto Penale per i minorenni di Bari

Si vestono da grandi, si atteggiano a uomini sicuri, in realtà sono poco più che adolescenti: giovani sicari, “evasori” dell’obbligo scolastico cui la criminalità organizzata insegna troppo presto l’uso delle armi. Un “inquinamento” che spesso avviene già in famiglia, segnando per sempre la vita di questi ragazzi.

La scorsa settimana abbiamo parlato dello spettacolo teatrale “La paranza dei bambini” tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Oggi vogliamo soffermarci sulla devianza minorile non come “fenomeno” ma come realtà che riguarda ormai tutto il Paese, da Nord a Sud. Non semplicemente “piccoli delinquenti”: la microcriminalità è “microcosmo sociale” e per comprenderlo è necessario considerare le variabili macro-economiche, istituzionali e sociali. Per usare le parole del sociologo Antonio Panarese, “la devianza minorile è una costruzione sociale che affonda le proprie radici nell’humus della struttura economica e nei rapporti di produzione determinati; ma ha al tempo stesso una sua valenza specifica. Poiché è inserita in un meccanismo economico e sociale, con il passare del tempo tende ad automatizzarsi, a ritagliare spazi di potere economico sempre più autonomi, ma al tempo stesso ad integrarsi e collegarsi intimamente con il ciclo economico della criminalità adulta” (Panarese A., La devianza minorile, 1988 Bari).

La subcultura mafiosa mette in comunicazione giovani e adulti. Attraverso il ciclo della ricettazione, il racket dei furti d’auto e il riciclaggio delle stesse, la catena degli scippi e il ciclo della droga, si è venuto costruendo e articolando un sottosistema economico criminale illegale che cerca di integrarsi e intrecciarsi con il sistema economico legale. I rapporti di collegamento tra questi due sistemi sono fitti e intesi.

I “minori devianti” sono le nuove leve per operazioni illegali, trait-d’union con la malavita organizzata adulta. Ristretti in carcere, i “giovani devianti” assimilano gli stereotipi della “sub-cultura” criminale, interiorizzando i valori della violenza, dell’individualismo esasperato, dell’uso rapido e immediato delle armi come elemento di risoluzione dei conflitti. Questi sono i frutti perversi di una strutturazione e composizione sociale basata sul profitto e sulla competizione più sfrenata.

Il rapporto Mafia Minors

Per un’analisi più puntuale del fenomeno, facciamo riferimento al rapporto “Mafia Minors”, uno studio finanziato dal programma Agis 2004 della Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Affari Interni. Punto di partenza della ricerca è la consapevolezza che “le prime vittime della mafia sono proprio i ragazzi, chiamati a fare appello, a fare schiera, a fare esercito, a fare a meno della loro giovinezza per essere pronti a tutto e senza l’incertezza dell’ingombro delle emozioni, della paura”. Anche se non tutti i ragazzi che intrecciano legami con le mafie entrano nel circuito penale con l’esplicita imputazione dell’art. 416bis. Pertanto, si è andata definendo una sfera di vicinanza, i cosiddetti ragazzi alone, ragazzi contigui alla mafia, per i quali tuttavia non si applica l’art. 416bis.

Inoltre, nel verificare il numero dei reati, delle età dei giovani che li compiono, sono state contattate le Procure delle regioni Puglia e Campania: le Procure di Bari, Lecce e Taranto per la Puglia, e quelle di Napoli e Salerno per la Campania in un arco di tempo che va dal 1990 al 2002. I dati affermano che sono stati iscritti 148 soggetti per il reato associativo di cui al 416bis.

Un interrogativo sottende qualsiasi ricerca in questo campo: perché la criminalità organizzata riesce ancora a scavare nella crisi d’identità dei giovani, in particolare del meridione? Può essere questa per loro una valida opportunità?

Intervista a Nicola Petruzzelli

Nicola Petruzzelli, direttore dell’Istituto Penale per i minorenni “Nicola Fornelli” di Bari, ci racconta com’è cambiata la realtà – in questo caso quella barese – dal 1995, quando è diventato responsabile del Fornelli.

Direttore, com’era la situazione della criminalità minorile negli anni 90?

C’era ancora una massiccia presenza di soggetti provenienti dalle province di competenza del distretto di Corte d’Appello di Bari. Parliamo di una popolazione di detenuti che si aggirava intorno alle 50-60 unità. Per un istituto penitenziario per i minori è un numero considerevole. Di questi ragazzi molti erano contigui alla criminalità organizzata anche se non partecipi attivamente.

Spesso quando i ragazzi venivano arrestati per reati “comuni” dichiaravano di essere incompatibili con altri appartenenti ad altre famiglie, i cosiddetti “divieto d’incontro”. Questa la situazione fino alla metà degli anni 90.

Come si sono modificate le norme di procedura penale nei confronti dei minori?

Nel tempo si sono modificate le norme sia di procedura penale sia di diritto penitenziario che hanno inciso anche sul dpr448 dell’88, norme che hanno portato a una grossa deflazione della carcerazione minorile. Infatti, oggi i ragazzi detenuti nel Fornelli sono 21, dei quali neppure metà appartiene al distretto della Corte d’Appello di Bari.

In realtà siamo fermi a una norma transitoria del 1975, che è l’articolo 79 dell’ordinamento penitenziare vigente, il quale dice che in attesa che il legislatore emani una specifica norma sull’esecuzione penale minorile si applicano ai minori tutti gli istituti dell’ordinamento penitenziario (liberazione anticipata, la semilibertà).  Tutto questo perché abbiamo applicato in Italia quel principio di diritto internazionale sancito in tutte le convenzioni internazionali, le quali prevedono che gli interventi riguardanti i minori non abbiano come obiettivo la punibilità quanto il suo recupero, in virtù deli articoli 30 e 31 della Costituzione, riferiti alla tutela dei diritti dell’infanzia e della gioventù.

In media quanti ragazzi condannati per reati associativi ci sono attualmente nell’istituto?

 Non abbiamo ragazzi condannati per reati associativi, ma ciò non toglie che qualche giovane barese faccia riferimento ad alcune delle associazioni criminali locali.

Cosa accade ai minori quando escono dal carcere?

Il Comune di Bari nelle due consiliature di Michele Emiliano ha introdotto un metodo nuovo di risposta alla criminalità. Ha istituito un’agenzia non repressiva per la lotta alla criminalità organizzata. È stata così inaugurata una stagione alternativa alla semplice repressione del fenomeno. Inoltre, Emiliano ha chiamato a raccolta intorno a sé tutte le agenzie e le istituzioni: dalla Procura minori ai giudici minorili, alla prefettura alle forze dell’ordine ai servizi sociali territoriali alle associazioni, l’istituto penale, cioè tutti i partner che avrebbero dovuto mettere in campo una “strategia” alternativa. Lo scopo era di tutelare preventivamente i minori in età evolutiva per evitare che poi questi ragazzi potessero arrivare alla devianza, poi dalla devianza al disagio, e infine dal disagio alla criminalità. Di fatto questa agenzia esiste ancora, confermata dal sindaco Antonio Decaro.

Come si potrebbe evitare il carcere?

Abbiamo un’ottica nel carcere minorile rovesciata e parziale, poiché riceviamo qui una parte ristretta della criminalità minorile, la quale ormai è refrattaria a una serie di interventi eseguiti prima di fare ricorso alla misura cautelare.

Considerando il numero esiguo di istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale (con circa 450 detenuti), chi è oggi nel carcere minorile rappresenta lo zoccolo duro della criminalità minorile, cioè quella parte di soggetti che avendo già esperito tutte le possibilità che il codice di procedura penale minorile e l’ordinamento penitenziario riservano ai minori, come trattamento di estremo favore, i giudici applicano infine la norma più rigida. Per questa ragione abbiamo un’ottica sbagliata. Bisogna “lavorare” sul dove questi ragazzi vengono restituiti, ovvero sul territorio. Il nostro obiettivo è di rendere più breve il periodo in carcere, compatibilmente con il reato commesso e con le condizioni di recupero. Cerchiamo, dunque, di predisporre un programma di trattamento e di intervento che abbia come possibile epilogo quello di una misura cautelare non detentiva, oppure di una misura alternativa non detentiva, ovvero la semilibertà, l’affidamento ai servizi sociali, la detenzione domiciliare o altre. Per cui l’ottica dell’intervento davvero risolutivo andrebbe rovesciata, partendo dunque dal territorio dove c’è la gran parte dell’utenza minorile criminale.

Qual è l’istituto maggiormente utilizzato dal magistrato minorile?

Il diritto minorile penale e processuale prevede una serie di istituti di deflazione dell’intervento penale: l’istituto principe è quello della “messa alla prova”, si tratta di un istituto “eccezionale” (prima previsto soltanto nel circuito minorile, di recente applicato anche agli adulti) che consiste nella sospensione del procedimento penale per un periodo di tempo di cosiddetta “messa alla prova”. Tuttavia, mentre per gli adulti questa possibilità è limitata ad alcuni reati di lievissima entità e sanzionati con pene molto basse, nei minori la possibilità di sospendere il procedimento penale è possibile per qualsiasi tipo di reato commesso. Quindi la norma non individua né una soglia di pena, né una tipologia di reato a fronte della quale la messa alla prova è vietata.

Inoltre, il procedimento penale può essere sospeso per un massimo di tre anni durante il quale il soggetto è messo nella condizione di sperimentarsi in un progetto di recupero. Tutto ciò preventivamente alla condanna e al processo, il quale viene sospeso. In questo periodo vengono effettuate verifiche intermedie svolte dai servizi sull’andamento del programma. Se alla fine del periodo l’esito è positivo, si può giungere all’estinzione del reato, cioè come se il minore rimanesse incensurato. Questa è la novità assoluta introdotta dal codice di procedura penale del 1989.

Quali sono gli istituti che tutelano il minore?

Sono diversi. Da 0 a 14 anni i soggetti non sono imputabili, cioè non possono essere perseguiti penalmente. Ciò non vuol dire ce non vi sia punibilità, infatti ci sono misure di cautela che attengono alla difesa sociale della comunità che consistono nella libertà vigilata o nell’inserimento in comunità.

Il codice Rocco, quindi un codice pre-repubblicano, dice che è necessario sempre e comunque accertare la maturità del soggetto, ovvero la sua reale capacità di intendere e di volere rispetto al reato. Pertanto, sebbene da 14 a 18 si può essere imputabile, il giudice deve sempre accertarne la maturità. In definitiva l’accertamento dell’imputabilità è obbligatoria. Questa è un’altra gande possibilità per i minori, mentre per gli adulti questa opportunità esiste, ma soltanto in relazione al “vizio di mente”, davanti al quale l’imputato può essere prosciolto.

Ancora, per i minori vale la possibilità di essere prosciolti per la “speciale tenuità del fatto” o speciale rilevanza del fatto. Istituto introdotto nel 1989 e, attualmente ripreso anche per gli adulti, secondo il quale se il minore viene inquadrato in un episodio di lieve entità, ciò può portare al proscioglimento.

Un altro istituto previsto per i minori è il “perdono giudiziale” (è già dal Codice Rocco) che può essere applicato dal giudice. Si può ricevere il “perdono” anche più di una volta a condizione che la somma delle pene che avrebbe riportato il minore non superi i due anni.

Poi c’è la “sospensione condizionale della pena” se la stessa non superiore a tre anni.

Infine, si applicano ai minori tutte le misure di favore previste dal nuovo codice di procedura penale Vassalli, per cui ad esempio di può ottenere il rito abbreviato e quindi una riduzione della pena non inferiore a un terzo, chiamata “diminuente obbligatoria della minore età”. Infine, ai minori spettano anche altre attenuanti, come il risarcimento del danno alla parte offesa (normato anche per gli adulti). Questo spiega perché è esiguo il numero di minori detenuti dall’istituto.

Che immagine offrono i media della microcriminalità?

I reati commessi dai minori hanno, dal punto di vista mediatico, una risonanza elevatissima. Inoltre se avvengono in piccoli quartieri l’identificazione del reo è quasi automatica. Tutto ciò è controproducente per la stigmatizzazione negativa del minore.

Le famiglie di questi ragazzi appartenenti alla criminalità organizzata come reagiscono?

Le famiglie dei ragazzi sono presenti, direi in maniera asfissiante non solo fuori, ma anche durante il periodo di detenzione del ragazzo/a. Presenti dal punto di vista anche economico. Sono famiglie, dunque, più che presenti. Va da sé che tutto questo rende arduo il percorso di fuoriuscita del minore dallo stato in cui si trova.

Quale sarebbe la soluzione migliore per questi ragazzi?

Sarebbe quella di cambiare i connotati, sradicarsi dal proprio territorio e acquisire una nuova identità, troncando in maniera netta qualsiasi rapporto non soltanto con la criminalità, ma anche con la parentela rimasta. Pena la morte. La parentela, invece, deve dissociarsi da colui che ha deciso di rinnegare la sua origine. Pena la morte. E le sentenze della criminalità organizzata sono eseguite in maniera feroce, senza deroga. Ma chiedere a un ragazzo in fase di sviluppo di rinnegare la propria famiglia è complesso.

Perché nel carcere minorile sono detenuti anche gli adulti? Quale ricaduta può avere nel percorso di sviluppo del minore?

Purtroppo questo lo dobbiamo accettare come conseguenza di una decisione da parte del legislatore, il quale nel 1989 ha deciso di introdurre nelle carceri minorili soggetti fino a 21 anni che avevano commesso reati da minorenni. Un altro errore è stato compiuto nel 2014 quando il legislatore lo ha addirittura esteso. Il ministro Orlando e il presidente del Consiglio Matteo Renzi hanno ritenuto, nel giugno dello scorso anno, di estendere la permanenza nelle carceri minorili di soggetti che hanno commesso reati da minori fino a 25 anni di età.

Fortunatamente il legislatore, rispetto a ciò che era stato proposto dal governo in questo decreto legge, ha deciso di modificare in Parlamento la norma. Il risultato è stato che la Commissione Giustizia della Camera ha emanato la norma e ha posto un filtro dando al giudice la possibilità di valutare, caso per caso, l’opportunità di questa presenza sulla base di due requisiti: la sussistenza di particolari ragioni di sicurezza e le finalità educative da perseguire.

Ci sono stati casi di “promiscuità” nell’istituto?

Si, e in genere si tratta di ragazzi di una pericolosità sociale estrema, che hanno continuato a delinquere anche dopo il compimento della maggiore età, e che hanno avuto esperienza nelle carceri per adulti. Inoltre, sono stati dichiarati pericolosi socialmente e in alcuni casi hanno riportato misure di prevenzione. Si tratta di soggetti che addirittura rifiutano misure di “favore” previste per i minori e esprimono la volontà di ritornare nel carcere per gli adulti. Senza trascurare le difficoltà che abbiamo sul piano educativo e pedagogico. La norma avrebbe avuto senso se fossimo stati dotati di stabilimenti differenti in modo tale da “separare” i soggetti minori da quelli della fascia di età da 18 a 21 anni e da 21 a 25, così da differenziare i trattamenti.

Il risultato è che oggi noi abbiamo per il 90% nelle carceri minorili una situazione di promiscuità tra soggetti di 14 anni e di 25. Fortunatamente, il giudice di sorveglianza ha giudicato questi ultimi, tutti inidonei poiché la loro presenza è controproducente oltre che pericolosa per ragazzi in fase evolutiva. Infine per quanto riguarda la criminalità organizzata sarebbe bene evitare questa “promiscuità” per evitare fenomeni di proselitismo e cooptazione che già si sono verificati in passato.

(di Anna Piscopo)

 

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