Divorzio, i nuovi parametri per la determinazione dell’assegno
Approfondimento sulla sentenza N. 11504 del 10 maggio 2017 della Cassazione
Mutamenti per l’assegnazione dell’assegno divorzile: non è più valido il parametro del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione (la 11504 del 10 maggio 2017), la stessa alla quale si è appellato il Cavaliere Silvio Berlusconi nell’ambito della determinazione dell’assegno del divorzio alla ex moglie Veronica Lario. Si tratta dell’applicazione del principio dell’autosufficienza. A spiegarci di cosa si tratta è l’avvocato Edoardo Spighetti.
L’istituto del matrimonio, così come oramai condiviso nel costume sociale, è l’espressione di un atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo di affetti e di effettiva comunione di vita, e, pertanto, dissolubile dai medesimi coniugi che, a determinate condizioni stabilite dal D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in legge 10.11.2014 n. 162, possono procedere allo separazione coniugale direttamente davanti il Sindaco del Comune di residenza di uno di loro.
La recente giurisprudenza di legittimità ha introdotto un nuovo orientamento sul diritto e la determinazione dell’assegno di divorzio in favore del coniuge non più fondato sul parametro del tenore di vita matrimoniale ma sulle condizioni economiche del coniuge richiedente.
La sentenza in esame, infatti, ha statuito che ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, il giudice deve verificare che la domanda dell’ex coniuge sia sostenuta sul piano probatorio dall’assenza delle condizioni di indipendenza o autosufficienza economica e non, come in precedenza, sul mantenimento del precedente tenore di vita matrimoniale. L’assegno di divorzio, infatti, così come stabilito dalla legge 898/70 art. 5, comma 6, ha natura assistenziale in quanto il suo diritto non deriva dal rapporto matrimoniale oramai estinto ma dal fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di solidarietà economica in favore dell’ex coniuge più debole secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 23 Cost. E’ onere del beneficiario, pertanto, provare di trovarsi nelle predette condizioni stabilite dalla legge ovvero di trovarsi nella effettiva impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e, quindi, di non godere della indipendenza o autosufficienza economica.
Ai fini della prova rileva l’età anagrafica, lo stato di salute, l’assenza di inabilità al lavoro regolarmente accertata dagli enti competenti e la eventuale specializzazione professionale, la impossibilità oggettiva di trovare una occupazione lavorativa sul mercato del lavoro e, comunque, di assicurarsi una propria condizione di autosufficienza economica.
Nella ipotesi in cui fosse accertato nel corso della istruttoria la sussistenza della solidarietà economica, l’assegno di divorzio verrà determinato, in ottemperanza del principio affermato dalla Suprema Corte con la richiamata pronuncia, non sul parametro del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza del matrimonio – in quanto stride con la natura dell’assegno con l’avvenuta estinzione del vincolo matrimoniale sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale – ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dell’avente diritto desunta dai principali indici stabiliti dalla norma in quanto persona singola e non già parte di un rapporto matrimoniale estinto in osservanza del principio indicato dal legislatore del 1987 dell’autoresponsabilità economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio.