L’impresa commerciale può essere dichiarata fallita in ogni tempo?
Approfondimento della sentenza N. 24549 del 1 dicembre 2016 della Cassazione Civile
L’avvocato Spighetti risponde alla domanda: l’impresa commerciale può essere dichiarata fallita in ogni tempo?
La crisi economico-patrimoniale della impresa commerciale, che si manifesta con la incapacità di assolvere alle ordinarie obbligazioni, può determinare la pronuncia di fallimento. L’attuale disciplina fallimentare, così come riveduta dalla legge di riforma n.132/2015 e dal D.Lgs. n. 180/2015, stabilisce che può essere dichiarato il fallimento delle imprese che esercitano una attività commerciale costituite in società di capitali o di persone – in via esemplificativa S.p.a., S.r.l., S.a.s. e S.n.c. – qualora maturano uno stato di insolvenza conseguente all’inadempimento delle obbligazioni ordinarie nella misura determinata dalla legge e che sarà accertata dal tribunale fallimentare del luogo dove l’impresa ha la sede legale all’esito della verifica delle condizioni di legge.
Il fallimento può essere chiesto oltre dall’imprenditore stesso, dal creditore e su iniziativa del Pubblico Ministero quando ricorrono al momento della domanda i requisiti stabiliti dall’art. 1 della legge fallimentare per l’accertamento dello stato di insolvenza e segnatamente:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Essendo venuta meno la nozione di piccolo imprenditore, la sussistenza di almeno uno dei tre parametri sopra indicati provoca la dichiarazione di fallimento dell’impresa commerciale. L’art. 15 della Legge Fallimentare, tuttavia, preclude la pronuncia di fallimento nella ipotesi in cui l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore a trentamila euro.
Quanto alla risoluzione del quesito, si rappresenta che l’istanza di fallimento, pena il suo rigetto, deve essere depositata presso il tribunale fallimentare competente non oltre un anno dalla data di cancellazione dell’azienda dal registro delle imprese a condizione che lo stato di insolvenza si sia manifestato entro detta data o nell’anno successivo.
Ai fini del rispetto del termine di decadenza dell’azione, occorre esaminare la visura camerale rilasciata dal registro delle imprese dalla quale assume rilevanza la data ivi riportata della cancellazione dell’azienda per cessazione dell’attività commerciale. Il contenuto delle risultanze pubblicistiche del registro delle imprese, attesa la loro natura dichiarativa di pubblicità-notizia, è l’unico strumento di tutela che l’ordinamento accorda ai soggetti terzi per la tutela del proprio diritto. Il termine annuale di decadenza della domanda, pertanto, decorre dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese in riferimento alle risultanze della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio non avendo rilevanza l’eventuale diversa data di effettiva cessazione dell’attività in quanto, atteso il valore legale della certificazione camerale, non sono opponibili a terzi tutti i fatti non iscritti nel certificato camerale.